Articolo 1 (Costituzione e durata del Centro)

1. Presso l’Università di Siena, ai sensi dell’art.  34 dello Statuto dell’Università degli Studi di Siena, è istituito il Centro Interdipartimentale di Ricerca e di Formazione sul Diritto Pubblico Europeo e comparato (Centro DIPEC) (d’ora in poi, “il Centro”).

2. Il Centro ha la durata di sei anni ed è rinnovabile previa verifica dell’interesse al proseguimento dell’attività. Aderiscono al Centro il Dipartimento di Diritto dell’Economia e il Dipartimento di Diritto Pubblico. Il Centro succede a tutti gli effetti al Centro di Ricerca e Formazione sul Diritto Costituzionale Comparato.

3. Sono docenti promotori del Centro i professori Laura Ammannati, Tania Groppi, Valeria Piergigli, Andrea Pisaneschi, Marco Ventura, Gian Domenico Comporti, Bernardo Giorgio Mattarella, Massimiliano Montini, Eleonora Ceccherini.

 

Articolo 2 (Oggetto e scopo del Centro)

1. Il Centro viene creato allo scopo di istituire un polo unitario di ricerca e di formazione sui temi del diritto pubblico europeo e comparato.
In particolare, il Centro si propone di:
a. incrementare i rapporti internazionali attraverso la stipula di convenzioni con Centri e istituti di ricerca di altri Paesi;
b. organizzare corsi di formazione in materia di diritto costituzionale, amministrativo, comparato ed europeo;
c. approfondire la ricerca riguardo alle seguenti aree tematiche:- processi costituenti e transizioni costituzionali;
– diritti fondamentali e forme di garanzia;
– diritto costituzionale dell’area iberoamericana;
– diritto costituzionale canadese;
– giustizia costituzionale;
– federalismo e regionalismo;
– diritto e religione;
– governo del territorio;
– beni ambientali e culturali e relative forme di tutela;
– procedimenti amministrativi e semplificazione;
– trasparenza dei processi decisionali pubblici e informazione dei cittadini;
– i pubblici poteri nello spazio giuridico globale;
– principi generali nel diritto europeo e nel diritto nazionale;
– rapporto tra politica e amministrazione;
– concorrenza e regolazione;
– nuovi strumenti di governance comunitaria;
– organizzazione dei servizi pubblici.

 

Articolo 3 (Organi del Centro)

1. Sono organi del Centro:
1) il Consiglio Direttivo;
2) il Direttore;
3) il Comitato Scientifico;
4) l’Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da 6 Membri, 3 designati dal Dipartimento di Diritto dell’Economia e 3 designati dal Dipartimento di Diritto Pubblico. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Il Consiglio elegge al suo interno il Direttore. Il Consiglio Direttivo svolge funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento dell’attività del Centro, nonché di verifica dell’attività da esso svolta.

3. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed è nominato con Decreto Rettorale. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:
a) rappresenta il Centro;
b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
c) svolge funzioni propositive;
d) dà attuazione alle delibere del Consiglio medesimo;
e) è responsabile della gestione amministrativo-contabile del Centro;
f) provvede all’adozione degli atti di ordinaria amministrazione;
g) è consegnatario dei beni mobili del Centro e ne risponde ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. Il Comitato Scientifico è composto da studiosi italiani e stranieri, individuati dal Consiglio direttivo. Svolge funzioni propositive e di verifica scientifica dell’attività del Centro.

5. L’Assemblea di tutti gli aderenti al Centro ha ruolo consultivo riguardo ai temi da inserire nella programmazione annuale della ricerca del Centro. Viene convocata almeno una volta l’anno dal Direttore con due mesi di anticipo. Può svolgersi anche in via telematica.

 

Articolo 4 (Finanziamento del Centro)

1. Il Centro, per il suo funzionamento, può disporre dei seguenti fondi:
a) Contributi per il funzionamento erogati dalle strutture interessate;
b) Assegnazioni per attrezzature scientifiche;
c) Assegnazioni per la ricerca;
d) Contributi di enti e di privati versati anche a titolo di liberalità;
e) Finanziamenti derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attività di ricerca o consulenza;
f) Quote provenienti da prestazioni a pagamento o da altro legittimo titolo;
g) Ogni altro contributo specificatamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione all’attività del Centro.

 

Articolo 5 (Sede e gestione amministrativo-contabile)

1. La sede amministrativa del Centro è fissata di comune accordo tra i Dipartimenti proponenti la sua costituzione presso il Dipartimento di Diritto dell’Economia.

2. La gestione amministrativo-contabile dei fondi del Centro è affidata al Dipartimento di Diritto dell’Economia, sede amministrativa del Centro, ai sensi del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Siena. I fondi a disposizione del Centro, contabilizzati nel bilancio del Dipartimento, sono gestiti dallo stesso in un’apposita partita contabile intestata al Centro.

 

Articolo 6 (Afferenza al Centro)

1. Oltre ai docenti promotori, possono afferire al Centro docenti e ricercatori dell’Università di Siena e di altri istituti accademici e di ricerca nazionali, stranieri ed internazionali che svolgano attività nei settori di interesse del Centro. Sulle richieste di afferenza al Centro, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di due terzi dei componenti.

 

Articolo 7 (Personale)

1. Il Centro può proporre la stipula di contratti a tempo determinato con personale dotato di professionalità necessarie per la realizzazione di specifici progetti, con l’indicazione delle risorse destinate a tal fine.

2. Il Centro può utilizzare il personale tecnico e amministrativo delle strutture didattiche e scientifiche interessate, previo accordo con i relativi direttori. In tal caso, la corresponsione di eventuali emolumenti accessori avverrà nell’ambito delle risorse del Centro e secondo le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva decentrata.

 

Articolo 8 (Relazione annuale)

1. Al termine di ogni anno il Direttore del Centro presenta al Consiglio Direttivo una relazione sull’attività svolta dal Centro, sull’utilizzo delle risorse umane e strumentali, sulle iniziative adottate ed ogni altra informazione utile alla valutazione dell’attività svolta. Tale relazione, viene trasmessa al Rettore che, per il monitoraggio dell’attività del Centro, la pone all’attenzione del Senato Accademico che, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1 comma 3 del Regolamento dei Centri di Ateneo dell’Università degli Studi di Siena, può deliberare la disattivazione del Centro.

 

Articolo 9 (Norme finali e transitorie)

1. Modifiche al presente regolamento possono essere apportate, su proposta del Consiglio direttivo, con l’approvazione dei Dipartimenti interessati.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la Contabilità dell’Università degli Studi di Siena, dal Regolamento dei Centri di Ateneo emanato con D.R. 232/2002-2003 del 18 dicembre 2002, ed ogni altra disposizione di carattere generale in materia.